modificato 24/01/2017

 

Nulla di nuovo per Cristanelli con la sentenza 4184 della Cassazione

Correlati: l’essere umano ha o no il diritto di non essere programmato a nascere per essere ceduto a due gay?

Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità: contrassegno miei commenti in grigio rispetto al testo attinto da altri.

 

Traggo da Vita Trentina VT  Rivista > 2012 > anno 87 - n° 12  25/03/2012 Pag 39: Dialogo aperto

 

In Italia è cambiato il matrimonio?

[CzzC: Caro Cristanelli, perdonami il tu all’autore: è una mia consuetudine all’inglese, non mancanza di rispetto. Trovo che il tuo articolo sia un lodevole tentativo di dimostrare una risposta negativa all’interrogativo in titolo, che, non a caso, termina con un «Perciò, niente di particolarmente nuovo sotto il sole»; ma a mio avviso tale tentativo potrebbe risultare ingannevole, e spiegherò perché, non per polemizzare con te, ma per un intento di correzione fraterna, reciprocabile]

Nessun obbligo, per i singoli Stati europei, di riconoscere e legislativamente autorizzare il matrimonio omosessuale, ma solamente il dovere di garantire il diritto inviolabile della coppia omosessuale ad una “vita familiare” ed a garantire una tutela, ex art. 2 della Costituzione, di specifiche situazioni in relazione ad ipotesi particolari che sia omogenea, non si dice “eguale”, a quella dei coniugi (locazioni, assegnazioni alloggi di edilizia residenziale pubblica, ecc.).

La sentenza n. 4184 pronunciata dalla I° Sezione della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 15 marzo 2012 ha suscitato entusiastica accoglienza negli ambienti degli omosessuali italiani che reclamano, ora, un urgente intervento del parlamento per adeguare la legislazione italiana alla normativa europea per equiparare i diritti ed i doveri di tutte le coppie, a prescindere dall’orientamento sessuale. Dunque, matrimonio anche per le coppie omosessuali?

Leggendo, non strumentalmente, [CzzC: strumentalmente no, ma attentamente sì, caro Cristanelli, e non dubito della tua attenta lettura della sentenza, ma dubito del tuo sincero silenzio su questo passaggio della medesima «la giurisprudenza di questa Corte ... non si dimostra più adeguata alla attuale realtà giuridica, essendo stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio» e conseguentemente incalza il potere legislativo «spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali»; dal tuo dissimulare una sì radicale affermazione che ho evidenziato in rosso traggo il timore che il tuo articolo possa risultare ingannevole] la estesa motivazione della sentenza (76 pagine) si scopre, tuttavia, che i giudici di legittimità, per la prima volta alle prese con un ricorso contro la negata trascrizione in Italia di un matrimonio celebrato in Olanda tra due cittadini italiani omosessuali, hanno respinto il ricorso stesso dichiarando la inidoneità delle unioni omosessuali a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano.

La sentenza, con approfondita disamina storica, ricorda, tra l’altro, che, secondo la Corte Costituzionale (sent. 138/2010), l'intera disciplina dell'istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di «una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio» (come già rilevato dal rimettente Tribunale veneziano) e che “nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l'identità di sesso sia causa d'inesistenza del matrimonio”.

Tale postulato non è arbitrario, afferma la Cassazione, “ma fondato su antichissime e condivise tradizioni – culturali (l’”ordine” naturale esige la diversità di sesso dei nubendi) prima ancora che giuridiche – che il diritto, come in altri innumerevoli casi, nel rispecchiare, ordina”.

La sentenza passa poi ad esaminare diffusamente l’art. 12 (Diritto al matrimonio) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’EU (Carta di Nizza) che stabiliscono il diritto, per uomini e donne in età adatta, di sposarsi e di fondare una famiglia precisando, tuttavia, “secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto”, nonché la sentenza 24.06.2010 della Corte europea dei diritti dell’uomo circa l’interpretazione di tale diritto.

Quest’ultimo giudice europeo, pur osservando che “non vi è un consenso generale europeo in materia di matrimonio omosessuale” poiché “attualmente non più di sei Stati aderenti alla Convenzione su 47 permettono il matrimonio omosessuale” ha deciso di non ritenere più, secondo l’art. 9 della Carta di Nizza, che “il diritto al matrimonio di cui all’art. 12 debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto” ribadendo, tuttavia, avendo il matrimonio “connotazioni sociali  e culturali radicate che possono differire molto da una società all’altra, di “non doversi spingere a sostituire l’opinione delle autorità nazionali con la propria, dato che esse si trovano in una posizione migliore per valutare e rispondere alle esigenze della società”.

Quindi nessun obbligo, per i singoli Stati europei, di riconoscere e legislativamente autorizzare il matrimonio omosessuale, ma solamente il dovere di garantire il diritto inviolabile della coppia omosessuale ad una “vita familiare” ed a garantire una tutela, ex art. 2 della Costituzione, di specifiche situazioni in relazione ad ipotesi particolari che sia omogenea, non si dice “eguale”, a quella dei coniugi (locazioni, assegnazioni alloggi di edilizia residenziale pubblica, ecc.).

In conclusione, il matrimonio tra omosessuali non può essere celebrato in Italia e, se celebrato all’estero, non ha alcun riconoscimento o efficacia nell’ordinamento italiano. Nemmeno esiste alcun obbligo, per il giudice italiano, di conformarsi alle Convenzioni europee in materia di riconoscimento del matrimonio tra omosessuali.

L’unico matrimonio ammesso nell’ordinamento italiano, pertanto, rimane quello celebrato tra coniugi di sesso diverso.

Secondo la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, risalente al giugno 2010, quindi, potranno solo trovare riconoscimento, da parte dei giudici italiani, singoli diritti spettanti, ex art. 2 Costituzione, alla coppia omosessuale, o ai singoli componenti, che stabilmente convivano ed abbiano instaurato una stabile relazione di fatto che possa considerarsi “omogenea” ad una stabile “vita familiare”, quale ad esempio può frequentemente instaurarsi tra conviventi di sesso diverso che non approdano al matrimonio, ben differente concettualmente e giuridicamente dalla vita coniugale.

Perciò, niente di particolarmente nuovo sotto il sole.

Alberto Cristanelli

[CzzC: non direi niente di nuovo,

non ritengo che l’orgoglio gay sprizzi soddisfazione a vuoto,

non credo che tu ritenga privi di serenità e profondità deduttiva gli esperti tuoi pari che titolano così gli articoli sulla sentenza 4184 «E' stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, dell'esistenza del matrimonio».

Ma non insisto sul timore di inganno, perché potrei urtare la tua sensibilità, mentre ribadisco il mio esclusivo intento di correzione fraterna, reciprocabile.

Piuttosto azzardo un’analisi politica dei tentativi di annacquare la portata eversiva di certi pronunciamenti:

- a qualcuno dei sedicenti progressisti italiani che sostennero a Strasburgo il pronunciamento 13/03, forse sta a cuore che, a fronte del medesimo pronunciamento e del 4184 in parola, non si agitino troppo i “tradizionalisti” timorosi di essere colonizzati ed usurpati sul terreno del significato del termine famiglia e matrimonio, che erano rimasti inequivocati per millenni;

- perché i “tradizionalisti dovrebbero stare calmi”?

- perché altrimenti la violenza che stanno subendo (solo ideologica?) farebbe loro ancora più male, mentre col tempo la ferita si cicatrizzerà.

Ma non sarà l’ultima ferita della specie, a mio avviso, perché certi sfizi a Strasburgo non paiono del tutto appagati, per il “bene comune” s’intende, soprattutto per il “bene” delle persone che per età (in gestazione, appena nati disgraziati, minori adottabili, vecchi decrepiti) o per salute mentale (incapaci di intendere) non abbiano forza sufficiente per far valere i loro diritti, perché ormai il diritto pratico è sempre più a favore di quelli che hanno forza dissuasiva (ad es. economico-mediatica e/o nuclear-terroristica) e sempre meno a favore di quelli che, non avendo forza dissuasiva, speravano nella forza del diritto persuasivo. Così vedremo presto negare ad un concepito il diritto di non essere programmato a nascere per essere ceduto a due gay.

Disse bene il Papa al Parlamento tedesco che per la vera libertà e dignità della vita umana occorre fondare principi che non siano scalzabili nemmeno dal criterio di maggioranza; altrimenti?

Altrimenti direi che

per il passato basterebbe ricordare Hitler e Stalin

e nel presente basti citare Cina, Corea del Nord, stati della Sharia, ricatto del terrore;

anche da come l’India ha trattato l’Italia nella vicenda dei 2 marò si potrebbe evincere un esempio di legge del più forte, pallido al confronto degli esempi liceitanti la soppressione di innocenti ingombranti o degli esempi violanti il diritto all’obiezione di coscienza accampato fuori dall’uscio di casa]