Discernere i SIGNIFICATI (1&2) DEL TERMINE SUSSIDIARIETÀ che è nato in ambito cattolico e liberale, col …

Col significato di contributo al bene comune azionato dai corpi intermedi in sussidio dello stato. Il termine sussidiarietà è stato poi mutuato dalla Pubblica Amministrazione per intenderlo con un significato ridotto all'uso suo interno, quindi con l'intendimento di sussidiarietà che chiameremmo VERTICALE: è bene che la P.A. applichi il criterio della sussidiarietà verticale (non faccia lo stato il servizio che può erogare meglio la Regione, né la Regione quello che può erogare meglio il Comune, intendendo per meglio “maggiore efficacia ed efficienza”); meno bene quando la P.A. intendesse la sussidiarietà sono in questa accezione verticale, negligendo la sussidiarietà orizzontale e usurpando il significato originale del termine sussidiarietà.

Etica e solidarietà necessitano di sussidiarietà, se non ti basta lo stato come essenza dell’eticità.

Una formulazione - ormai diventata classica - del principio di SUSSIDIARIETA' troviamo nell'enciclica "Quadragesimo Anno del 1931 … CONTINUA IN SEGUITO DEL SOMMARIO

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Pagine correlate: dignità, libertà, statalismo, cittadinanza, non profit; sostegno alla famiglia, usurpazione di significato

 

2010.10.10 Un esempio di EQUIVOCO sul termine SUSSIDIARIETÀ? Ad esempio quello surrettiziamente praticato dall’Azione Cattolica in questo suo documento statutario, dove richiama bene il «magistero della Chiesa, in particolare nella dottrina sociale. La Centesimus annus ...»), enciclica che intende sussidiarietà orizzontale, ma poi passa ad usare il termine SUSSIDIARIETA' con accezione VERTICALE all'interno della sua struttura (come farebbe lo Stato tra i suoi LIVELLI ISTUITUZIONALI); A.C. non avverte il lettore che lo sta tirando in un equivoco semantico: «Applicato alla vita strutturata dell’Azione Cattolica, il principio di sussidiarietà regola soprattutto i rapporti tra i vari LIVELLI associativi».

 

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- Una formulazione - ormai diventata classica - del principio di SUSSIDIARIETA' troviamo nell'enciclica "Quadragesimo Anno" (1931) di Pio XI dove, al paragrafo 80, si dice che "siccome non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno ed uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle". Siffatto principio di sussidiarietà, successivamente ripreso in altre encicliche papali e in documenti ufficiali della Chiesa - basti richiamare la "Pacem in Terris" (1963) di Giovanni XXIII o la "Centesimus Annus" (1991) di Papa Wojtyla - era stato già formulato da Rosmini nella "Filosofia della politica"

- <uniba>: Una fondamentale distinzione di significato s'impone al termine SUSSIDIARIETA' tra la accezione cosidetta di "Sussidiarietà VERTICALE" e quella non verticale, che perciò si denomina "Sussidiarietà ORIZZONTALE": mentre il significato di "Sussidiarietà verticale" è enfatizzato anche nella legislazione europea (riguarda i rapporti tra LIVELLI ISTITUZIONALI della Pubblica Amministrazione-P.A.), l'accezione di "Sussidiarietà orizzontale", pur connaturata col significato originale del termine SUSSIDIARIETA' allevato in culla cattolico-liberale, non è sempre ben colta dalla cultura statalista che, invece, vorrebbe esaurire il significato del termine sussidiarietà nell'accezione verticale.

- <europa>: La SUSSIDIARIETÀ VERTICALE (tra livelli istituzionali della P.A.) ha un significato diverso dal principio di sussidiarietà dei corpi intermedi della SOCIETA' rispetto alla P.A. Il principio di sussidiarietà è definito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. [CzzC: inteso come VERTICALE, ma non definito tale perché il legislatore UE contempla solo IL SUO significato di sussidiarietà ed, anzi, neglige quello della DsdC come insidiante] Esso mira a garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile al cittadino [CzzC: sottinteso "al LIVELLO ISTITUZIONALE più vicino", quindi sempre di livelli istituzionali della P.A. si intende, non di corpi intermedi della società], verificando che l'azione da intraprendere a LIVELLO comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall'azione a LIVELLO nazionale, regionale o locale. Concretamente ciò significa che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l'Unione interviene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di quella intrapresa a LIVELLO nazionale, regionale o locale.

  - Vedi Legge 3 Comunità di Valle trentine che parla di LIVELLI ISTITUZIONALI, non di corpi sociali autonomi rispetto alla P.A.

- <cittadinanza>: Quando intendessimo parlare dell'altra SUSSIDIARIETÀ, quella non VERTICALE, la chiameremmo ORIZZONTALE: ma, attenzione, perché gli statalisti ammettenti la sussidiarietà solo verticale stanno continuando ad usurpare il significato originale dei termini abusando anche il termine "sussidiarietà orizzontale" con intendimenti di processo interno alla P.A.: ben altro significato ha il principio di sussidiarietà originale sostenuto dalla DsdC: prosegui qui per approfondimenti relativi a questa usurpazione di significato.

- <partecipazione>: Testo dell'articolo 118 della Costituzione italiana, che dopo la riforma del 2001 introduce all'ultimo comma il principio di sussidiarietà orizzontale. "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. [CzzC: qui si intende sussidiarietà verticale]. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà[CzzC: qui si intende sussidiarietà orizzontale].

È facile equivocare tra il significato di SUSSIDIARIETA' primariamente inteso (quello della DsdC) e il significato di SUSSIDIARIETA' genericamente inteso dal legislatore nella P.A.? Purtroppo l’equivoco è talvolta surrettiziamente indotto: prosegui qui per esempi in merito