CALORE e RISPARMIO TERMICO, CONTO TERMICO

è fortemente energivoro il processo di innalzamento o di abbassamento della temperatura rispetto ai valori ambientali, e sono stretti i margini del suo efficientamento, dal che deriva che la sostenibilità di tale processo dipende essenzialmente dal tipo di energia usata (fonti rinnovabili?) oltre che dal risparmio ottenibile da coibentazioni, teleriscaldamento, casa clima, ...

[Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità, modificata 05/01/2022; col colore grigio distinguo i miei commenti rispetto al testo attinto da altri]

Pagine correlate: ambiente naturale e fonti energetiche rinnovabili: energia da solare fotovoltaico e termico, da eolico, da idroelettrico; il nucleare da fusione

 

2021.06.15 <s24h> Nuova energia, nuove disuguaglianze: data l'enormità degli investimenti associati a criteri ESG (ambientali, sociali e di governance; circa 20T$, il 20% del globale) ci si aspetterebbe che essi siano mirati alle effettive priorità, ed invece gli investitori parrebbero più interessati a conformarsi in “frenesia green" alla sostenibilità che va di moda (con tecnologie affermate, come l’eolico e il fotovoltaico), anziché curare agli impatti a lungo termine: da un recente sondaggio svolto dall’Economist Intelligence Unit a livello mondiale, è emerso che gli investimenti connessi all'elettricità e alla generazione di calore rappresentano la porzione più consistente nell'ambito sostenibilità, mentre le costruzioni, i trasporti e l’agricoltura, pur essendo tra le principali fonti di gas serra, riscuotono un successo relativamente esiguo: intere porzioni del puzzle della sostenibilità restano sottoinvestite.

 

2018.12.14 CONTO TERMICO: riassumo per amici che volessero un rapido flash sul “che fare” per avere incentivi fiscali sull'acquisto di una stufa a pellet rottamando il vecchio impianto(*); la presente pagina non ha alcuna pretesa di correttezza informativa, che, invero, dovrà essere cercata su fonti ufficiali, ad esempio su GSE (Gestore Servizi Energetici).

Il 65% è il rimborso massimo e solitamente l’importo riconosciuto è più basso, dipendendo fra l’altro sia dalla zona climatica (<money> zone da A a F: il Trentino è nella zona massima, F) in cui si installa, sia dalla sua potenza ed dalle sue emissioni. Se il rimborso (che è concesso purché siano rispettati requisiti ben precisi) fosse inferiore a 5.000€, verrebbe accreditato in un’unica soluzione, altrimenti in due rate annuali.

(*) La potenza del nuovo impianto non deve superare del 10% quella dell’impianto sostituito, a meno che non sia presentato un documento specifico - rilasciato da un professionista - con il quale si certifica la necessità di maggior fabbisogno energetico per riscaldare l’abitazione.

La soluzione in titolo è alternativa all’agevolazione fiscale (65% detraibili ai fini Irpef con l’Ecobonus), per beneficiare della quale, però, sarebbe necessario che la stufa rientri in un progetto finalizzato al miglioramento della prestazione energetica della propria abitazione con certificazione di un tecnico abilitato.

Da <GSE (Gestore Servizi Energetici) traggo e riassumo alcune istruzioni operative relative alla domanda del contributo in titolo. Il conto termico è nato proprio per essere utilizzato direttamente dal Soggetto Responsabile, che deve presentare richiesta entro 60 giorni dalla fine dei lavori [CzzC: diverse sarebbero le istruzioni per domande presentate dalla Pubblica Amministrazione o tramite una ESCO). Sono incentivabili tra l’altro le caldaie a condensazione, e le stufe a pellet: limitatamente a queste ultime riassumo le seguenti

ISTRUZIONI

i1 registrarsi nell' Area Clienti (http://areaclienti.gse.it/) del GSE con userid e psw, eventualmente consultando la guida

i2 sottoscrivere l’applicazione web PORTALTERMICO (FER-TER) disponibile nell’area “SERVIZI GSE”, accedere al suddetto Portaltermico e cliccare su “NUOVA RICHIESTA”

i3 compilare e inviare la richiesta di incentivo con i seguenti passi

   - identificare il soggetto

   - identificare l’immobile

   - identificare l'intervento

   - allegare i documenti necessari (vedi successivi paragrafi “documentazione” e “certificazioni”)

   - inserire i dati amministrativi e fiscali e per la corrispondenza

   - generare la lettera di richiesta di incentivo

   - inviare la richiesta

i4 per le stufe a pellet vedi punto c) pag 74 di questo pdf qui più avanti RIASSUNTO

i5 Consultare il “Catalogo Caldaie e stufe a biomasse (2B)” e verificare se l’intervento realizzato è prequalificato e accede alla procedura semplificata tramite il PortalTermico. Tutti gli apparecchi elencati nel Catalogo rispondono ai requisiti tecnici contenuti negli allegati al Decreto 16 febbraio 2016.

i6 Nella sezione “Modulistica sono disponibili i modelli relativi alla documentazione da allegare attraverso il PortalTermico, sulla base della specifica richiesta di accesso agli incentivi.

 

 

=========== RIASSUNTO per le STUFE A PELLET =============

 

DOCUMENTAZIONE da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:

1) documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, indicata nell’Allegato 1 [CzzC: non è chiaro cosa sia l’Allegato1, ma presumo si riferisca alla lista dei moduli];

2) per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l’asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative, in cui sia indicato, tra l’altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell’applicazione del coefficiente premiante (distinto per tipologia installativa, ove previsto) [CzzC: da capire come questo passo possa essere semplificato dall’istruzione i5 che dice: Tutti gli apparecchi elencati nel Catalogo rispondono ai requisiti tecnici contenuti negli allegati al Decreto 16 febbraio 2016].

3) per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kWt ... [CzzC: non credo sia il tuo caso ...]

4) nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt [CzzC: non credo sia il tuo caso ...]

5) documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 8 foto riportanti:

   - le targhe dei generatori sostituiti (è possibile omettere le fotografie delle targhe dei generatori sostituiti in caso di assenza delle targhe stesse, per apparecchi domestici a biomassa (stufa a legna o a pellet, termocamino) installati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre la targa del generatore, nonché nel caso di manufatti artigianali costruiti in loco o di caminetti aperti. In sostituzione della foto della targa del generatore sostituito va allegata, integrandola nel documento elettronico in formato PDF in luogo della foto mancante, un’autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la potenza del generatore stesso) e di quelli installati;

   - i generatori sostituiti e installati;

   - la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);

   - le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata; [CzzC: non credo sia il tuo caso ...]

 

CERTIFICAZIONI

Come indicato al punto 2 della suddetta “documentazione” da allegare alla domanda di contributo, per le seguenti certificazioni sarebbe sufficiente una certificazione del produttore

- certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;

- rendimento termico utile maggiore dell’85%; [CzzC: ovvero rendimento termico utile (%) non inferiore a 87+log(PN), dove PN è la potenza nominale dell’apparecchio come prescritto per potenza 500 kWt]

- emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, come certificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura prevista dalla tabella 16 del Decreto;

- il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni. [CzzC: la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet]

 

SPESE AMMESSE ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, specificando se parziale o totale;

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale; [CzzC forse non pertinente]

- opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;

- interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione; [CzzC: pertinente l’emissione]

- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Per la formula del calcolo dell’incentivo vedi qui a pag.79

 

DOCUMENTAZIONE da conservare a cura del soggetto responsabile per tutta la durata dell’incentivo stesso e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata [CzzC: per le verifiche che potrebbe fare il GSE; a mio avviso sarebbe utile che, qualora già disponibili, alcuni di tali documenti siano inviati in allegato alla richiesta di contributo]

- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento(paragrafo 6.4).

- se il generatore non usasse la medesima canna fumaria del rottamato, occorrerebbe ... vedi pag 83,

- dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;

libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;

- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;

originali dei certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria.