(dal testo in Italiano disponibile sul sito dell’OCSE: traduzione, cortesia delle autorità svizzere)
Disposizioni in materia di contabilità
Le Parti,
considerando che la corruzione è un fenomeno diffuso nelle operazioni economiche
internazionali, ivi comprese le operazioni commerciali e gli investimenti, che desta
serie preoccupazioni morali e politiche, mina la corretta gestione degli affari pubblici
e lo sviluppo economico e altera le condizioni internazionali in materia di concorrenza;
considerando che la responsabilità della lotta contro la corruzione nelle operazioni
economiche internazionali incombe su tutti i Paesi;
vista la Raccomandazione in versione riveduta sulla lotta alla corruzione nelle operazioni
economiche internazionali, adottata dal Consiglio dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) il 23 maggio 1997, C(97)123/
FINAL, che, fra l’altro, ha invocato misure efficaci per scoraggiare, prevenire e
combattere la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in relazione alle operazioni
economiche internazionali, ed in particolare la pronta incriminazione di tale corruzione
in maniera efficace e coordinata in conformità agli elementi comuni concordati
di cui alla citata Raccomandazione ed ai principi giurisdizionali e agli altri principi
giuridici fondamentali di ciascun Paese; accogliendo con favore altre iniziative
recenti che promuovono ulteriormente l’intesa
e la cooperazione internazionali nella lotta alla corruzione di pubblici ufficiali, in
particolare le azioni delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo Monetario
Internazionale, dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, dell’Organizzazione
degli Stati americani, del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea;
accogliendo con favore gli sforzi delle imprese, delle organizzazioni padronali e
sindacali e di altre organizzazioni non governative nella lotta alla corruzione;
riconoscendo il ruolo dei governi nella prevenzione della richiesta di «tangenti» da
parte di individui e imprese nelle operazioni economiche internazionali;
riconoscendo che ogni progresso in questo campo richiede non soltanto sforzi a livello
nazionale, ma anche attività multilaterali di cooperazione, sorveglianza e seguito;
riconoscendo che assicurare l’equivalenza fra le misure che devono essere adottate
dalle Parti costituisce oggetto e scopo essenziale della Convenzione, il che richiede
che essa sia ratificata senza deroghe che possano intaccare questa equivalenza;
hanno convenuto quanto segue:
1. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la propria legge consideri
come illecito penale il fatto di chi intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi
indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o per mezzo di intermediari,
ad un pubblico ufficiale straniero, per lui o per un terzo, affinché l’ufficiale
compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d’ufficio, per conseguire
o conservare un affare o un altro vantaggio indebito nell’ambito del commercio
internazionale.
2. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire che rendersi complice
di un atto di corruzione di un pubblico ufficiale straniero, inclusi l’istigazione,
il favoreggiamento o l’autorizzazione a compiere tale atto, costituiscono illecito penale.
Il tentativo e l’associazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale
straniero devono essere considerati illeciti penali nella misura in cui lo siano il tentativo
e l’associazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale della predetta
Parte.
3. I reati di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono qui di seguito denominati «corruzione
di pubblico ufficiale straniero».
4. Ai fini della presente Convenzione:
a. l’espressione «pubblico ufficiale straniero» indica qualsiasi persona, nominata
od eletta, che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria
in un Paese straniero, qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica
per un Paese straniero o per un ente pubblico o un’impresa pubblica di
tale Paese e qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione internazionale
pubblica;
b. l’espressione «Paese straniero» include tutti i livelli e le suddivisioni amministrativi,
da quelli nazionali a quelli locali;
c. l’espressione «compiere o astenersi dal compiere atti in relazione a doveri
d’ufficio» include qualsiasi utilizzazione della posizione di pubblico ufficiale,
nell’ambito o no delle competenze dello stesso.
Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici,
per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche in caso di corruzione di un
pubblico ufficiale straniero.
1. La corruzione di pubblico ufficiale straniero deve essere passibile di sanzioni penali
efficaci, proporzionate e dissuasive. La gamma delle sanzioni applicabili deve
essere comparabile con quella prevista per la corruzione di pubblici ufficiali della
Parte interessata e deve, nel caso di persone fisiche, comprendere pene privative
della libertà sufficienti a consentire un’assistenza giudiziaria efficace e l’estradizione.
2. Nel caso in cui, secondo il sistema giuridico di una Parte, la responsabilità penale
non è applicabile alle persone giuridiche, la Parte in questione deve assicurare che le
persone giuridiche siano passibili di sanzioni non penali efficaci, proporzionate e
dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, in caso di corruzione di pubblico ufficiale
straniero.
3. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la «tangente» e i proventi
derivanti dalla corruzione di un pubblico ufficiale straniero, o beni il cui valore
corrisponde a quello di tali proventi, siano soggetti a sequestro e a confisca o affinché
sanzioni pecuniarie di simile effetto siano applicabili.
4. Ciascuna Parte deve prendere in considerazione l’applicazione di ulteriori sanzioni
civili o amministrative nei confronti di una persona soggetta a sanzione per corruzione
di pubblico ufficiale straniero.
1. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione
in materia di corruzione di pubblico ufficiale straniero quando il reato è commesso
in tutto o in parte sul proprio territorio.
2. Ciascuna Parte che persegua i propri cittadini per reati commessi all’estero deve
adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativamente alla
corruzione di pubblico ufficiale straniero secondo gli stessi principi.
3. Quando più Parti hanno giurisdizione su un presunto reato di cui alla presente
Convenzione, tali Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per stabilire quale
di esse sia meglio in grado di esercitare l’azione penale.
4. Ciascuna Parte deve esaminare se i vigenti presupposti giurisdizionali sono efficaci
per la lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e adottare in caso contrario
misure correttive adeguate.
Le indagini e l’azione penale per corruzione di pubblico ufficiale straniero sono
soggette alle norme ed ai principi applicabili di ciascuna Parte. Esse non devono essere
influenzate da considerazioni di interesse economico nazionale, dai possibili
effetti sulle relazioni con un altro Stato o dall’identità delle persone fisiche o giuridiche
interessate.
La disciplina della prescrizione del reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero
deve prevedere un termine di decorso adeguato per le indagini e il perseguimento
del reato.
Ciascuna Parte che abbia considerato la corruzione di pubblici ufficiali nazionali
quale reato preliminare nell’ambito dell’applicazione della propria legislazione sul
riciclaggio di denaro deve adottare analoga previsione in caso di corruzione di pubblico
ufficiale straniero, ovunque la corruzione sia avvenuta.
1. Per combattere la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in modo efficace, ciascuna
Parte deve adottare le misure necessarie, nel quadro delle proprie leggi e regolamenti
concernenti la tenuta di libri e scritture contabili, la diffusione di rendiconti
finanziari e le norme sulla contabilità e la verifica dei conti, per vietare
l’istituzione di contabilità fuori bilancio, l’effettuazione di operazioni non registrate
o non adeguatamente identificate, l’iscrizione di spese inesistenti, l’iscrizione di
passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l’uso di documenti falsi, da
parte di imprese soggette a dette leggi e regolamenti, allo scopo di corrompere pubblici
ufficiali stranieri o di occultare tale corruzione.
2. Ciascuna Parte deve prevedere sanzioni civili, amministrative o penali efficaci,
proporzionate e dissuasive per tali omissioni e falsificazioni di libri e scritture contabili
e delle comunicazioni finanziarie di tali imprese.
1. Ciascuna Parte, nella massima misura consentita dalle proprie leggi e dai trattati e
accordi internazionali di cui è partecipe, deve prestare alle altre Parti pronta ed efficace
assistenza giudiziaria ai fini di indagini e procedimenti penali avviati da una
Parte in merito a reati di cui alla presente Convenzione nonché ai fini di procedimenti
non penali di cui alla presente Convenzione avviati da una Parte contro una
persona giuridica. La Parte richiesta informa senza ritardo la Parte richiedente su
ulteriori elementi o documenti necessari a sostegno della domanda di assistenza e, su
domanda, del seguito dato a tale richiesta.
2. Se una Parte subordina la mutua assistenza giudiziaria al requisito della doppia
incriminazione, quest’ultima è considerata sussistere se il reato per il quale viene richiesta
assistenza rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
3. Una Parte non potrà rifiutare di prestare mutua assistenza giudiziaria in materia
penale nell’ambito della presente Convenzione invocando il segreto bancario.
1. La corruzione di pubblico ufficiale straniero deve essere considerata inclusa tra i
reati che danno luogo a estradizione secondo le leggi nazionali delle Parti e le Convenzioni
di estradizione in vigore tra di esse.
2. Se una Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di una Convenzione di
estradizione riceve una richiesta di estradizione da un’altra Parte con la quale non è
vincolata da una Convenzione di estradizione, essa può considerare la presente
Convenzione come base giuridica per l’estradizione relativamente al reato di corruzione
di pubblico ufficiale straniero.
3. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per poter estradare i propri cittadini
o poterli perseguire per il reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero.
Una Parte che rifiuta la richiesta di estradizione di una persona per corruzione di
pubblico ufficiale straniero solo per il fatto che Ia persona è un suo cittadino, deve
sottoporre il caso alle proprie autorità competenti ai fini dell’azione penale.
4. L’estradizione per corruzione di pubblico ufficiale straniero è soggetta alle condizioni
stabilite dal diritto interno e dalle Convenzioni e dagli Accordi applicabili di
ciascuna Parte. Se una Parte subordina l’estradizione all’esistenza di una doppia incriminazione,
tale condizione sarà considerata adempiuta se il reato per il quale
l’estradizione è richiesta rientra nel campo di applicazione dell’articolo 1 della presente
Convenzione.
Ai fini della consultazione di cui all’articolo 4 paragrafo 3, della mutua assistenza
giudiziaria di cui all’articolo 9 e dell’estradizione di cui all’articolo 10, ciascuna
Parte deve indicare al Segretario Generale dell’OCSE un’autorità o le autorità responsabili
della trasmissione e della ricezione delle richieste, che fungeranno in
materia da canale di comunicazione per la Parte, fatti salvi altri Accordi tra le Parti.
Le Parti coopereranno nell’attuazione di un programma di seguiti sistematici per
sorvegliare e promuovere la piena applicazione della presente Convenzione. A meno
di diversa decisione adottata all’unanimità dalle Parti, il detto programma sarà assolto
dal «Gruppo di lavoro dell’OCSE sulla corruzione nelle operazioni economiche
internazionali», conformemente al mandato ricevuto, o da altro organo, conformemente
al relativo mandato, che possa al primo subentrare nelle funzioni, e le Parti
sosterranno i costi del programma secondo le norme applicabili a tale organo.
1. Fino alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta alla firma dei
Paesi membri dell’OCSE e dei Paesi non membri che siano diventati o siano stati
invitati a diventare partecipanti a pieno titolo alle attività del «Gruppo di lavoro
sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali».
2. Successivamente alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta
all’adesione di qualsiasi Paese non firmatario divenuto membro dell’OCSE o partecipante
a pieno titolo al «Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni economiche
internazionali» o a qualsiasi organo che a questo subentri nelle funzioni. Per
ogni Paese non firmatario, la Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo
alla data del deposito del relativo strumento di adesione.
1. La presente Convenzione è soggetta all’accettazione, all’approvazione o alla ratifica
dei firmatari, in conformità alle rispettive leggi nazionali.
2. Gli strumenti di accettazione, approvazione, ratifica o adesione saranno depositati
presso il Segretario Generale dell’OCSE. che fungerà da depositario della presente
Convenzione.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data in
cui 5 dei Paesi che detengono le 10 maggiori quote di esportazione (cfr. allegato), e
che rappresentano tra di loro almeno il 60 per cento del totale delle esportazioni dei
detti 10 Paesi, avranno depositato i loro strumenti di accettazione, approvazione o
ratifica. Per ciascun Paese firmatario che depositerà il proprio strumento successivamente
alla suddetta entrata in vigore la Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno
successivo alla data di tale deposito.
2. Se alla data del 31 dicembre 1998 la Convenzione non sarà entrata in vigore secondo
quanto stabilito nel paragrafo 1, qualunque Stato firmatario che avrà depositato il proprio
strumento di accettazione, approvazione o ratifica potrà dichiarare per iscritto al
depositario di essere pronto ad accettare l’entrata in vigore della Convenzione secondo
quanto disposto dal presento paragrafo. La Convenzione entrerà in vigore per il predetto
firmatario il 60° giorno successivo alla data in cui sarà stata depositata una tale
dichiarazione da parte di almeno due Paesi firmatari. Per ciascun Paese firmatario che
depositerà una tale dichiarazione successivamente alla suddetta entrata in vigore la
Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data di siffatto deposito.
Ciascuna Parte può proporre modifiche alla presente Convenzione. La proposta di
modifiche sarà sottoposta al depositario che la comunicherà alle altri Parti almeno
60 giorni prima di convocare un incontro delle Parti per esaminarla. La modifica
adottata con il consenso delle Parti, o con qualsiasi altra modalità decisa con il consenso
delle Parti, entrerà in vigore 60 giorni dopo il deposito di uno strumento di
ratifica, accettazione o approvazione di tutte le Parti o alle altre condizioni eventualmente
stabilite all’atto della sua adozione.
Una Parte può recedere dalla presente Convenzione con una notifica scritta al depositario.
Il recesso ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica. Dopo il
recesso, la cooperazione tra le Parti e la Parte che è receduta continua relativamente
alle richieste di assistenza ed estradizione non ancora definite presentate prima della
data in cui il recesso diviene efficace.
Fatto a Parigi, il 17 dicembre 1997, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi
facenti parimenti fede.