Convenzione

sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri

nelle operazioni economiche internazionali

(dal testo in Italiano disponibile sul sito dell’OCSE: traduzione, cortesia delle autorità svizzere)

 

Preambolo

Reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Responsabilità delle persone giuridiche

Sanzioni

Giurisdizione

Applicazione

Prescrizione

Riciclaggio di denaro

Disposizioni in materia di contabilità

Mutua assistenza giudiziaria

Estradizione

Autorità responsabili

Sorveglianza e seguiti

Firma e adesione

Ratifica e deposito

Entrata in vigore

Modifiche

Recesso

 

 

 

Preambolo

 

Le Parti,

considerando che la corruzione è un fenomeno diffuso nelle operazioni economiche

internazionali, ivi comprese le operazioni commerciali e gli investimenti, che desta

serie preoccupazioni morali e politiche, mina la corretta gestione degli affari pubblici

e lo sviluppo economico e altera le condizioni internazionali in materia di concorrenza;

considerando che la responsabilità della lotta contro la corruzione nelle operazioni

economiche internazionali incombe su tutti i Paesi;

vista la Raccomandazione in versione riveduta sulla lotta alla corruzione nelle operazioni

economiche internazionali, adottata dal Consiglio dell’Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) il 23 maggio 1997, C(97)123/

FINAL, che, fra l’altro, ha invocato misure efficaci per scoraggiare, prevenire e

combattere la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in relazione alle operazioni

economiche internazionali, ed in particolare la pronta incriminazione di tale corruzione

in maniera efficace e coordinata in conformità agli elementi comuni concordati

di cui alla citata Raccomandazione ed ai principi giurisdizionali e agli altri principi

giuridici fondamentali di ciascun Paese; accogliendo con favore altre iniziative

recenti che promuovono ulteriormente l’intesa

e la cooperazione internazionali nella lotta alla corruzione di pubblici ufficiali, in

particolare le azioni delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo Monetario

Internazionale, dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, dell’Organizzazione

degli Stati americani, del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea;

accogliendo con favore gli sforzi delle imprese, delle organizzazioni padronali e

sindacali e di altre organizzazioni non governative nella lotta alla corruzione;

riconoscendo il ruolo dei governi nella prevenzione della richiesta di «tangenti» da

parte di individui e imprese nelle operazioni economiche internazionali;

riconoscendo che ogni progresso in questo campo richiede non soltanto sforzi a livello

nazionale, ma anche attività multilaterali di cooperazione, sorveglianza e seguito;

riconoscendo che assicurare l’equivalenza fra le misure che devono essere adottate

dalle Parti costituisce oggetto e scopo essenziale della Convenzione, il che richiede

che essa sia ratificata senza deroghe che possano intaccare questa equivalenza;

hanno convenuto quanto segue:

 

 

Articolo 1 Reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri

1. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la propria legge consideri

come illecito penale il fatto di chi intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi

indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o per mezzo di intermediari,

ad un pubblico ufficiale straniero, per lui o per un terzo, affinché l’ufficiale

compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d’ufficio, per conseguire

o conservare un affare o un altro vantaggio indebito nell’ambito del commercio

internazionale.

2. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire che rendersi complice

di un atto di corruzione di un pubblico ufficiale straniero, inclusi l’istigazione,

il favoreggiamento o l’autorizzazione a compiere tale atto, costituiscono illecito penale.

Il tentativo e l’associazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale

straniero devono essere considerati illeciti penali nella misura in cui lo siano il tentativo

e l’associazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale della predetta

Parte.

3. I reati di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono qui di seguito denominati «corruzione

di pubblico ufficiale straniero».

4. Ai fini della presente Convenzione:

a. l’espressione «pubblico ufficiale straniero» indica qualsiasi persona, nominata

od eletta, che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria

in un Paese straniero, qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica

per un Paese straniero o per un ente pubblico o un’impresa pubblica di

tale Paese e qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione internazionale

pubblica;

b. l’espressione «Paese straniero» include tutti i livelli e le suddivisioni amministrativi,

da quelli nazionali a quelli locali;

c. l’espressione «compiere o astenersi dal compiere atti in relazione a doveri

d’ufficio» include qualsiasi utilizzazione della posizione di pubblico ufficiale,

nell’ambito o no delle competenze dello stesso.

 

Articolo 2 Responsabilità delle persone giuridiche

Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici,

per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche in caso di corruzione di un

pubblico ufficiale straniero.

 

Articolo 3 Sanzioni

1. La corruzione di pubblico ufficiale straniero deve essere passibile di sanzioni penali

efficaci, proporzionate e dissuasive. La gamma delle sanzioni applicabili deve

essere comparabile con quella prevista per la corruzione di pubblici ufficiali della

Parte interessata e deve, nel caso di persone fisiche, comprendere pene privative

della libertà sufficienti a consentire un’assistenza giudiziaria efficace e l’estradizione.

2. Nel caso in cui, secondo il sistema giuridico di una Parte, la responsabilità penale

non è applicabile alle persone giuridiche, la Parte in questione deve assicurare che le

persone giuridiche siano passibili di sanzioni non penali efficaci, proporzionate e

dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, in caso di corruzione di pubblico ufficiale

straniero.

3. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la «tangente» e i proventi

derivanti dalla corruzione di un pubblico ufficiale straniero, o beni il cui valore

corrisponde a quello di tali proventi, siano soggetti a sequestro e a confisca o affinché

sanzioni pecuniarie di simile effetto siano applicabili.

4. Ciascuna Parte deve prendere in considerazione l’applicazione di ulteriori sanzioni

civili o amministrative nei confronti di una persona soggetta a sanzione per corruzione

di pubblico ufficiale straniero.

 

Articolo 4 Giurisdizione

1. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione

in materia di corruzione di pubblico ufficiale straniero quando il reato è commesso

in tutto o in parte sul proprio territorio.

2. Ciascuna Parte che persegua i propri cittadini per reati commessi all’estero deve

adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativamente alla

corruzione di pubblico ufficiale straniero secondo gli stessi principi.

3. Quando più Parti hanno giurisdizione su un presunto reato di cui alla presente

Convenzione, tali Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per stabilire quale

di esse sia meglio in grado di esercitare l’azione penale.

4. Ciascuna Parte deve esaminare se i vigenti presupposti giurisdizionali sono efficaci

per la lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e adottare in caso contrario

misure correttive adeguate.

 

Articolo 5 Applicazione

Le indagini e l’azione penale per corruzione di pubblico ufficiale straniero sono

soggette alle norme ed ai principi applicabili di ciascuna Parte. Esse non devono essere

influenzate da considerazioni di interesse economico nazionale, dai possibili

effetti sulle relazioni con un altro Stato o dall’identità delle persone fisiche o giuridiche

interessate.

 

Articolo 6 Prescrizione

La disciplina della prescrizione del reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero

deve prevedere un termine di decorso adeguato per le indagini e il perseguimento

del reato.

 

Articolo 7 Riciclaggio di denaro

Ciascuna Parte che abbia considerato la corruzione di pubblici ufficiali nazionali

quale reato preliminare nell’ambito dell’applicazione della propria legislazione sul

riciclaggio di denaro deve adottare analoga previsione in caso di corruzione di pubblico

ufficiale straniero, ovunque la corruzione sia avvenuta.

 

Articolo 8 Disposizioni in materia di contabilità

1. Per combattere la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in modo efficace, ciascuna

Parte deve adottare le misure necessarie, nel quadro delle proprie leggi e regolamenti

concernenti la tenuta di libri e scritture contabili, la diffusione di rendiconti

finanziari e le norme sulla contabilità e la verifica dei conti, per vietare

l’istituzione di contabilità fuori bilancio, l’effettuazione di operazioni non registrate

o non adeguatamente identificate, l’iscrizione di spese inesistenti, l’iscrizione di

passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l’uso di documenti falsi, da

parte di imprese soggette a dette leggi e regolamenti, allo scopo di corrompere pubblici

ufficiali stranieri o di occultare tale corruzione.

2. Ciascuna Parte deve prevedere sanzioni civili, amministrative o penali efficaci,

proporzionate e dissuasive per tali omissioni e falsificazioni di libri e scritture contabili

e delle comunicazioni finanziarie di tali imprese.

 

Articolo 9 Mutua assistenza giudiziaria

1. Ciascuna Parte, nella massima misura consentita dalle proprie leggi e dai trattati e

accordi internazionali di cui è partecipe, deve prestare alle altre Parti pronta ed efficace

assistenza giudiziaria ai fini di indagini e procedimenti penali avviati da una

Parte in merito a reati di cui alla presente Convenzione nonché ai fini di procedimenti

non penali di cui alla presente Convenzione avviati da una Parte contro una

persona giuridica. La Parte richiesta informa senza ritardo la Parte richiedente su

ulteriori elementi o documenti necessari a sostegno della domanda di assistenza e, su

domanda, del seguito dato a tale richiesta.

2. Se una Parte subordina la mutua assistenza giudiziaria al requisito della doppia

incriminazione, quest’ultima è considerata sussistere se il reato per il quale viene richiesta

assistenza rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

3. Una Parte non potrà rifiutare di prestare mutua assistenza giudiziaria in materia

penale nell’ambito della presente Convenzione invocando il segreto bancario.

 

Articolo 10 Estradizione

1. La corruzione di pubblico ufficiale straniero deve essere considerata inclusa tra i

reati che danno luogo a estradizione secondo le leggi nazionali delle Parti e le Convenzioni

di estradizione in vigore tra di esse.

2. Se una Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di una Convenzione di

estradizione riceve una richiesta di estradizione da un’altra Parte con la quale non è

vincolata da una Convenzione di estradizione, essa può considerare la presente

Convenzione come base giuridica per l’estradizione relativamente al reato di corruzione

di pubblico ufficiale straniero.

3. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per poter estradare i propri cittadini

o poterli perseguire per il reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero.

Una Parte che rifiuta la richiesta di estradizione di una persona per corruzione di

pubblico ufficiale straniero solo per il fatto che Ia persona è un suo cittadino, deve

sottoporre il caso alle proprie autorità competenti ai fini dell’azione penale.

4. L’estradizione per corruzione di pubblico ufficiale straniero è soggetta alle condizioni

stabilite dal diritto interno e dalle Convenzioni e dagli Accordi applicabili di

ciascuna Parte. Se una Parte subordina l’estradizione all’esistenza di una doppia incriminazione,

tale condizione sarà considerata adempiuta se il reato per il quale

l’estradizione è richiesta rientra nel campo di applicazione dell’articolo 1 della presente

Convenzione.

 

Articolo 11 Autorità responsabili

Ai fini della consultazione di cui all’articolo 4 paragrafo 3, della mutua assistenza

giudiziaria di cui all’articolo 9 e dell’estradizione di cui all’articolo 10, ciascuna

Parte deve indicare al Segretario Generale dell’OCSE un’autorità o le autorità responsabili

della trasmissione e della ricezione delle richieste, che fungeranno in

materia da canale di comunicazione per la Parte, fatti salvi altri Accordi tra le Parti.

 

Articolo 12 Sorveglianza e seguiti

Le Parti coopereranno nell’attuazione di un programma di seguiti sistematici per

sorvegliare e promuovere la piena applicazione della presente Convenzione. A meno

di diversa decisione adottata all’unanimità dalle Parti, il detto programma sarà assolto

dal «Gruppo di lavoro dell’OCSE sulla corruzione nelle operazioni economiche

internazionali», conformemente al mandato ricevuto, o da altro organo, conformemente

al relativo mandato, che possa al primo subentrare nelle funzioni, e le Parti

sosterranno i costi del programma secondo le norme applicabili a tale organo.

 

Articolo 13 Firma e adesione

1. Fino alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta alla firma dei

Paesi membri dell’OCSE e dei Paesi non membri che siano diventati o siano stati

invitati a diventare partecipanti a pieno titolo alle attività del «Gruppo di lavoro

sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali».

2. Successivamente alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta

all’adesione di qualsiasi Paese non firmatario divenuto membro dell’OCSE o partecipante

a pieno titolo al «Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni economiche

internazionali» o a qualsiasi organo che a questo subentri nelle funzioni. Per

ogni Paese non firmatario, la Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo

alla data del deposito del relativo strumento di adesione.

 

Articolo 14 Ratifica e deposito

1. La presente Convenzione è soggetta all’accettazione, all’approvazione o alla ratifica

dei firmatari, in conformità alle rispettive leggi nazionali.

2. Gli strumenti di accettazione, approvazione, ratifica o adesione saranno depositati

presso il Segretario Generale dell’OCSE. che fungerà da depositario della presente

Convenzione.

 

Articolo 15 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data in

cui 5 dei Paesi che detengono le 10 maggiori quote di esportazione (cfr. allegato), e

che rappresentano tra di loro almeno il 60 per cento del totale delle esportazioni dei

detti 10 Paesi, avranno depositato i loro strumenti di accettazione, approvazione o

ratifica. Per ciascun Paese firmatario che depositerà il proprio strumento successivamente

alla suddetta entrata in vigore la Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno

successivo alla data di tale deposito.

2. Se alla data del 31 dicembre 1998 la Convenzione non sarà entrata in vigore secondo

quanto stabilito nel paragrafo 1, qualunque Stato firmatario che avrà depositato il proprio

strumento di accettazione, approvazione o ratifica potrà dichiarare per iscritto al

depositario di essere pronto ad accettare l’entrata in vigore della Convenzione secondo

quanto disposto dal presento paragrafo. La Convenzione entrerà in vigore per il predetto

firmatario il 60° giorno successivo alla data in cui sarà stata depositata una tale

dichiarazione da parte di almeno due Paesi firmatari. Per ciascun Paese firmatario che

depositerà una tale dichiarazione successivamente alla suddetta entrata in vigore la

Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data di siffatto deposito.

 

Articolo 16 Modifiche

Ciascuna Parte può proporre modifiche alla presente Convenzione. La proposta di

modifiche sarà sottoposta al depositario che la comunicherà alle altri Parti almeno

60 giorni prima di convocare un incontro delle Parti per esaminarla. La modifica

adottata con il consenso delle Parti, o con qualsiasi altra modalità decisa con il consenso

delle Parti, entrerà in vigore 60 giorni dopo il deposito di uno strumento di

ratifica, accettazione o approvazione di tutte le Parti o alle altre condizioni eventualmente

stabilite all’atto della sua adozione.

 

Articolo 17 Recesso

Una Parte può recedere dalla presente Convenzione con una notifica scritta al depositario.

Il recesso ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica. Dopo il

recesso, la cooperazione tra le Parti e la Parte che è receduta continua relativamente

alle richieste di assistenza ed estradizione non ancora definite presentate prima della

data in cui il recesso diviene efficace.

Fatto a Parigi, il 17 dicembre 1997, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi

facenti parimenti fede.