COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[aggiornata alla L. cost. 30 maggio 2003, n.1]

Il testo della Costituzione italiana con le successive modifiche costituzionali, qui riprodotto, è in

tutto conforme a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (del 1947 e degli anni successivi).

Questa edizione con le note che seguono è stata curata dal Servizio Studi della Corte

Costituzionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947

ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della

Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali

e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,

economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che

rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,

un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

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Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei

servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî

ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate

dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. [1]

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri

statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative

rappresentanze. [2]

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e

dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della

Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. [3]

Art. 11.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli

altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la

giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale

scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande

verticali di eguali dimensioni.

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PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né

qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di

pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro

quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto

ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di

libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi

stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini

economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono

inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le

garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio

nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di

sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli

obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono

vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

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Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non

sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi

politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,

purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione

non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la

sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e

ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di

delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle

norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento

dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di

polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia

all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro

s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di

finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni

contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere

le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza,

del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti

ad ogni giurisdizione.

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La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del

fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista

dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. [4]

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono

tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. [5]

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,

secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali

casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul

matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti

dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del

matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,

compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

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Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della

famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della

persona umana.

Art. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli

ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo

Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità,

deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a

quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la

conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti

autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti

degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed

altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e

regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse

generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

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Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo

lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può

rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che

spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua

essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata

protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di

lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al

mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro

esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione

involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati

dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Art. 39.

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici

locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento

interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in

proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per

tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. [6]

Art. 41.

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

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La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica

e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a

privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di

acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla

accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,

espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti

dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante

espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di

utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali

o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse

generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali,

la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione

secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la

trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la

media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e

senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più

idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della

produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti

stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e

controlla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà

diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi

del Paese.

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TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini

residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per

l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma

costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. [7]

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza

penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo

democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti

legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle

cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine

la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai

cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al

loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento

non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la

Costituzione e le leggi.

10

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina

ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere.

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi

stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56. [9]

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione

Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i

venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla

circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale

risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i

seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei

più alti resti.

Art. 57. [10]

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla

circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione

Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la

Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla

circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in

proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla

base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il

venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

11

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno

illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. [11]

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso

di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle

precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente

o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza

sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi

componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere

riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la

maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che

la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti

obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di

senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

12

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause

sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza

vincolo di mandato.

Art. 68. [12]

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse

e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento

può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o

altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di

una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto

per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad

intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di

corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II

La formazione delle leggi.

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli

organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno

cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,

esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e

con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è

dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono

deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei

gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il

disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera

o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure

13

che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento

determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre

adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione

legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e

consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano

l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo

giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine

diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato

alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge

o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque

Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,

di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera

dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la

maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum. [13]

Art. 76.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con

determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore

di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua

responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per

la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono

entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta

giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici

sorti sulla base dei decreti non convertiti.

14

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79. [14]

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei

componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente

alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura

politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od

oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi

non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove

spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da

rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e

agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in

modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo

delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di

due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta

anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

15

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in

seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della

Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha

luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i

poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle,

sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della

Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della

Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o

manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,

quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito

secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche

una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi

coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. [15]

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri

proponenti, che ne assumono la responsabilità.

16

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche

dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue

funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza

assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di

fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta

comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

Sezione I

Il Consiglio dei ministri.

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che

costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta

di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano

giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per

appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la

fiducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa

obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della

Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è

responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e

coordinando l’attività dei ministri.

17

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e

individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le

attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

Art. 96. [16]

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono

sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,

previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le

norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati

il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le

responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi

stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i

magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i

rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

Sezione III

Gli organi ausiliari.

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge,

di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro

importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni

che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e

sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della

giustizia nell’amministrazione.

18

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e

anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme

stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in

via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle

norme sull’ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi

presso gli organi giudiziarî ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la

partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo

all’amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la

tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari

materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre

specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo

di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze

armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della

Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di

cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli

appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori

ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

19

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente

rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del

Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento

giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti

disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di

magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati

all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in

materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi

speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né

destinati ad altre sedi o funzioni [17] se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della

magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento

giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme

sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico

ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della

giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

20

Sezione II

Norme sulla giurisdizione.

Art. 111. [18]

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a

giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più

breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a

suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la

facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono

dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa

nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia

assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per

libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o

del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per

consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata

condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli

organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione

di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di

guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è

ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale

dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o

amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di

impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica

amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

21

TITOLO V [19]

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Art. 114. [20]

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle

Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri

statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

Abrogato. [21]

Art. 116. [22]

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle

d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i

rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di

Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo

comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle

lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere

attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti

gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere

a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117. [23]

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione

europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione

europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema

valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento

europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

22

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e

Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e

informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con

l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro;

istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della

formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno

all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;

protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di

navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale

dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e

ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali,

aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere

regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,

salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente

riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro

competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e

provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione

europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le

modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva

delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I

Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla

disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e

delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra

donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio

delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con

enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118. [24]

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio

unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî

di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

23

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative

proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui

alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e

coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa

dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base

del principio di sussidiarietà.

Art. 119. [25]

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di

entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.

Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i

principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di

compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i

territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle

Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni

pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere

gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per

provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse

aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città

metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,

attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere

all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato

sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120. [26]

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni,

né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e

delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del

territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e

dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa

comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo

richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini

territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri

sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale

collaborazione.

Art. 121. [27]

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

24

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre

funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è

responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni

amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della

Repubblica.

Art. 122. [28]

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli

altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con

legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che

stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e

ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al

Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei

voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente,

è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della

Giunta.

Art. 123. [29]

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la

forma di governo e i principî fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola

l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della

Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a

maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad

intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte

del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di

legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta

giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua

pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei

componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non

è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di

consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

Abrogato. [30]

25

Art. 125. [31]

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo

l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal

capoluogo della Regione.

Art. 126. [32]

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del

Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari

alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere

disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di

deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della

Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta

mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata

per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa

in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a

suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le

dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del

Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della

maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127. [33]

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione,

può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro

sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di

un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità

costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della

legge o dell’atto avente valore di legge.

Art. 128.

Abrogato. [34]

Art. 129.

Abrogato. [35]

Art. 130.

Abrogato. [36]

Art. 131. [37]

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d’Aosta;

Lombardia;

26

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132. [38]

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni

esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne

facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni

interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni

stesse.

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle

Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con

legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne

facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito

d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa

Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio

territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

27

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I

La Corte costituzionale.

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi

forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra

le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.[39]

Art. 135. [40]

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente

della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme

magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle

giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie

giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di

essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle

funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente,

che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza

dall’ufficio di giudice. [41]

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un

Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio

indicati dalla legge. [42]

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici

ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per

l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le

stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. [43]

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto

avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione

della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali

interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. [44]

28

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei

giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. [45]

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il

funzionamento della Corte. [46]

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da

ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono

approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro

pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila

elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non

è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da

ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. [47]

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale

29

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le

attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i

Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto

del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti

di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna

del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del

disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di

nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di

nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il

numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione. [48]

V

La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali

che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione

delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli

organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato,

della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale

supremo militare in relazione all’articolo 111.

VII [49]

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità

con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie

indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in

vigore della Costituzione.

30

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali

sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio

delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento

e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai

Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro

l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello

Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per

la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio

personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi

alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le

norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze

linguistiche in conformità con l’art. 6.

XI

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi

costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza

il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo

tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate. [50]

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio

dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla

eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII [51]

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei

loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali

sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla

legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo

luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato. [52]

31

XVI

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al

coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora

esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31

gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali

speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere

convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza

dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16

marzo 1946, n. 98. [53]

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano

al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di

emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è

convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni

dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio

1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della

Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa

prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della

Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell’Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALCIDE DE GASPERI

V: il Guardasigilli GRASSI

32

NOTE

[1] (Nota all’art. 7, secondo comma).

I Patti Lateranensi sono stati modificati dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso

esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).

[2] (Nota all’art. 8, terzo comma).

A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516,

22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283;

23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe «intese» intercorse, rispettivamente, con la Tavola

valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le

leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n.

94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21

dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle

precedenti intese.

[3] (Nota all’art. 10, quarto comma).

A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n.

164), «l’ultimo comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio.

[4] (Nota all’art. 26, secondo comma).

A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1«l’ultimo comma dell’art.

26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio». Cfr. art. 10.

[5] (Nota all’art. 27, quarto comma).

Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali -

«Protocollo n. 6 sull’abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso

esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonché legge 13

ottobre 1994, n. 589 sull’«Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» (G.U. 25

ottobre 1994, n. 250).

[6] (Nota all’art. 40).

V. legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi

pubblici essenziali» (G.U. 14 giugno 1990, n. 137).

[7] (Nota all’art. 48, terzo comma).

Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000,

n. 15).

[8] (Nota all’art. 51, primo comma, secondo periodo).

Il periodo è stato aggiunto con l’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12

giugno 2003, n. 134).

[9] (Nota all’art. 56).

Articolo così sostituito dapprima con l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante

«Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40) e poi modificato,

nei commi secondo e quarto, con l’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, recante

«Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in

rappresentanza degli italiani all’estero» (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19). Si vedano, inoltre, le disposizioni

transitorie nell’art. 3 della legge n. 1 del 2001.

L’art. 56, nel testo originario e nella successiva revisione del 1963 cosí dettava:

Art. 56

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per

ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i

venticinque anni di età».

33

***

Art. 56

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i

venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della

Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e

distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi

e dei più alti resti».

[10] (Nota all’art. 57).

Articolo così sostituito dapprima con l’art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e,

successivamente, modificato nel terzo comma dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva

della Regione Molise (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3) nonché nel primo, secondo e quarto comma con l’art. 2

della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 recante «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione

concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero» (G.U. 24 gennaio

2001, n. 19). V., altresì, legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1 per l’assegnazione in via transitoria di

seggi alla Regione Friuli-Venezia Giulia (G.U. 1° aprile 1961, n. 82).

Il testo dell’art. 57, nelle formulazioni originaria e anteriori alla legge costituzionale del 2001,

disponeva:

Art. 57

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a

centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo

senatore>».

***

Art. 57

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d’Aosta ha un solo

senatore.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente

comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento

generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

***

Art. 57

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle

d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente

comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento

generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

[11] (Nota all’art. 60, primo comma).

Comma così sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante

«Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione».

34

Il testo originario dell’art. 60 recitava:

Art. 60

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di

guerra».

[12] (Nota all’art. 68).

Articolo così sostituito con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30 ottobre 1993, n.

256).

Il testo anteriore dell’art. 68 recitava:

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati

nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può

essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà

personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di

commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del

Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Per l’immunità dei giudici della Corte costituzionale, cfr. art. 3 della legge cost. 9 febbraio 1948, n.

1.

[13] (Nota all’art. 75, quinto comma).

V. art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II della legge 25 maggio 1970, n.

352.

[14] (Nota all’art. 79).

Articolo così sostituito con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9 marzo 1992, n. 57).

Il testo originario dell’art. 79 disponeva:

Art. 79

L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle

Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».

[15] (Nota all’art. 88, secondo comma).

Comma così sostituito con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n.

262).

Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell’art. 88 recitava:

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

[16] (Nota all’art. 96).

Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. V., altresì, legge

5 giugno 1989, n. 219.

Il testo originario dell’art. 96 disponeva:

Art. 96

«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in

seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni».

[17] (Nota all’art. 107, primo comma).

Nel testo pubblicato nella edizione straordinaria della G.U. 27 dicembre 1947, per errore

tipografico, in luogo di «funzioni» compariva la parola «funzionari»: cfr. errata-corrige in G.U. 3 gennaio

1948, n. 2.

35

[18] (Nota all’art. 111).

I primi cinque commi sono stati introdotti con l’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999,

n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300).

All’art. 2, la stessa legge costituzionale così dispone:

«1. La legge regola l’applicazione dei principî contenuti nella presente legge costituzionale ai

procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore».

[19] (Nota al Titolo V).

Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo

V della parte seconda della Costituzione), in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248. Di seguito, vengono riportate le

disposizioni incise dalle modifiche e, in nota, i testi previgenti. Di tale legge si riproducono qui anche le

disposizioni finali contenute negli artt. 10 e 11.

«Art. 10.

1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si

applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le

parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

«Art. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di

rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare

per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e

all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le

questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole

condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto

l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge

l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

[20] (Nota all’art. 114).

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 1 della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).

Il testo originario era il seguente:

Art. 114

«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».

[21] (Nota all’art. 115).

Con l’art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, supra cit.

Il testo abrogato così recitava:

Art. 115

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati

nella Costituzione».

[22] (Nota all’art. 116).

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 2 della legge cost. n. 3

del 2001, supra cit.

Il testo originario era il seguente:

Art. 116

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono

attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi

costituzionali».

V. inoltre legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (per lo Statuto siciliano), legge cost. 26 febbraio 1948,

n. 3 (per lo Statuto della Sardegna), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della Valle d’Aosta),

36

legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (per lo Statuto del Trentino-Alto Adige),

legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (per lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9 maggio

1986, n. 1, concernente modifica dell’art. 16 dello Statuto della Sardegna (G.U. 15 maggio 1986, n. 111),

legge cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante modifiche ed integrazioni alla legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1,

concernente la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle regioni a

statuto speciale (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nonché legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, recante

modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia

Giulia e per il Trentino-Alto Adige (G.U. 25 settembre 1993, n. 226).

[23] (Nota all’art. 117).

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 3 della legge cost. n. 3

del 2001, supra cit.

Il testo originario era il seguente:

Art. 117

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali

stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse

nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro

attuazione».

[24] (Nota all’art. 118).

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 4 della legge cost. n. 3

del 2001, supra cit.

Il testo originario era il seguente:

Art. 118

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo,

salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica

alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.

37

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai

Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

[25] (Nota all’art. 119).

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 5 della legge cost. n. 3

del 2001, supra cit.

Il testo originario era il seguente:

Art. 119

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica,

che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle

Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo

Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della

Repubblica».

[26] (Nota all’art. 120).

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 6 della legge cost. n. 3

del 2001, supra cit.

Il testo originario era il seguente:

Art. 120

«La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle

persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la

loro professione, impiego o lavoro».

[27] (Nota all’art. 121).

Articolo così modificato, nel secondo e quarto comma, con la legge cost. 22 novembre 1999, n. 1

(G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).

Il precedente testo recitava:

Art. 121

«Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente».

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le

altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali;

dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del

Governo centrale».

[28] (Nota all’art. 122).

Articolo risultante dalla sostituzione operata con l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre

1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).

All’art. 5, recante «disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale ha così disposto:

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi

del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge

costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi

Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in

materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista

38

delle liste regionali. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito

il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del

Consiglio regionale. E’ eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta

regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato

proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi

eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale

proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma

dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23

febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra

quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali

residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede

circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si

deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste

di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti

della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di

sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi

componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede

all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove

elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento

permanente o morte del Presidente».

Nella formulazione originaria, l’art. 122 così recitava:

Art. 122.

«Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri

regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del

Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti

dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

[29] (Nota all’art. 123).

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall’art. 3 della legge cost. 22

novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299) e dall’aggiunta dell’ultimo comma disposta con

l’art. 7 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.

Nella precedente formulazione, l’articolo 123 recitava:

Art. 123

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della

Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola

l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della

Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è

approvato con legge della Repubblica».

Ai sensi dello stesso articolo, secondo comma, gli statuti regionali sono stati approvati con leggi

della Repubblica del 22 maggio 1971 (nn. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350),

del 22 luglio 1971 (n. 480) e del 28 luglio 1971 (n. 519) (pubblicate in G.U. 14 giugno 1971, n. 148, suppl.;

28 luglio 1971, n. 190, suppl.; 3 agosto 1971, n. 195) e, successivamente, modificati con leggi 9 novembre

1990, n. 336 (G.U. 21 novembre 1990, n. 272, suppl. ord.), 31 maggio 1991, n. 180 (G.U. 18 giugno 1991,

n. 141), 23 gennaio 1992, n. 44 (G.U. 1° febbraio 1992, n. 26, suppl. ord.).

39

[30] (Nota all’art. 124).

Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.

Il testo abrogato così disponeva:

Art. 124

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni

amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

[31] (Nota all’art. 125).

Il primo comma dell’art. 125 è stato abrogato con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001,

supra cit.

Il comma abrogato era il seguente:

Art. 125

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata,

da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in

determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata,

il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale».

[32] (Nota all’art. 126).

Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata con l’art. 4 della legge

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).

Nella formulazione originaria, l’art. 126 così recitava:

Art. 126

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi

violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che

abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in

grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una

Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge

della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio

regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza

della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».

[33] (Nota all’art. 127).

Articolo risultante dalla sostituzione operata con l’art. 8 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.

Il testo dell’articolo nella formulazione originaria era il seguente:

Art. 127

«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di

opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di

quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il

Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai

termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda

la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia

al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il

Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di

40

legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle

Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».

[34] (Nota all’art. 128).

Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.

Il testo dell’articolo abrogato era il seguente:

Art. 128

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da leggi generali della

Repubblica, che ne determinano le funzioni».

[35] (Nota all’art. 129).

Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.

Il testo dell’articolo abrogato era il seguente:

Art. 129

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente

amministrative per un ulteriore decentramento».

[36] (Nota all’art. 130).

Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.

Il testo dell’articolo abrogato era il seguente:

Art. 130

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in

forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta

motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione».

[37] (Nota all’art. 131).

Articolo così modificato con l’art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha istituito la

Regione «Molise». Cfr. art. 57 e XI delle disposizioni transitorie e finali.

Nella formulazione originaria, l’art. 131 sotto la dizione «Abruzzi e Molise» individuava un’unica

regione.

[38] (Nota all’art. 132).

Il secondo comma di questo articolo è stato così modificato dall’art. 9, comma 1, della legge cost.

n. 3 del 2001, supra cit.

Nella formulazione originaria esso così recitava:

Art. 132

«Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che

Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra».

Per la disciplina dei referendum previsti in questo articolo, v. Titolo III della legge 25 maggio 1970,

n. 352.

[39] (Nota all’art. 134).

L’ultimo capoverso è stato così modificato con l’art. 2 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo originario di tale capoverso recitava:

«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della

Costituzione».

Cfr. ora art. 96, nella attuale formulazione, dopo la modifica apportata con l’art. 1 della legge cost.

n. 1 del 1989.

41

[40] (Nota all’art. 135).

Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e

successivamente modificato, nell’ultimo cpv., dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

V. l’art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (abrogato dalla legge n. 2 del 1967).

Il precedente testo dell’art. 135 recitava:

Art. 135

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della

Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature

ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni

superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli

avvocati dopo venti anni d’esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla

legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d’un

Consiglio regionale, con l’esercizio della professione d’avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati

dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i

giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta

comune tra i cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore.

[41] (Nota all’art. 135, quinto comma).

V., altresì, art. 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del regolamento generale della Corte

costituzionale.

[42] (Nota all’art. 135, sesto comma).

Cfr. art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Per l’incompatibilità con la carica di consigliere regionale v. art. 4 della legge 23 aprile 1981, n.

154. L’articolo 11 della legge 11 aprile 1990, n. 74 stabilisce per i componenti del Consiglio superiore della

magistratura l’incompatibilità con l’ufficio di Giudice costituzionale.

[43] (Nota all’art. 135, settimo comma).

Cfr. regolamento parlamentare 7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi cost. 22 novembre 1967, n. 2, 11

marzo 1953, n. 1, legge 11 marzo 1953, n. 87 e, in ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme

integrative per i giudizi di accusa 27 novembre 1962.

[44] (Nota all’art. 136, secondo comma).

Cfr. art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

[45] (Nota all’art. 137, primo comma).

Cfr. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.

[46] (Nota all’art. 137, secondo comma).

Vedi legge 11 marzo 1953, n. 87.

[47] (Nota all’art. 138).

Per la disciplina relativa al referendum previsto in questo articolo, v. Titolo I della legge 25 maggio

1970, n. 352.

[48] (Nota alla IV delle disposizioni transitorie e finali).

Cfr. artt. 57 e 131, come modificati dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3.

[49] (Nota alla VII delle disposizioni transitorie e finali).

42

Il terzo comma di questa disposizione è stato abrogato con l’art. 7 della legge cost. 22 novembre

1967, n. 2. Esso disponeva:

«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono

soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».

[50] (Nota alla XI delle disposizioni transitorie e finali).

Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963, con legge

costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (G.U. 1° aprile 1958, n. 79), ed entro lo stesso termine è stata istituita

la Regione Molise (cfr. art. 131).

[51] (Nota alla XIII delle disposizioni transitorie e finali).

A’ termini della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (G.U. 26 ottobre 2002, n. 252), «i commi

primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

Detti commi disponevano quanto segue:

XIII disp. trans. e fin.

«I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né

cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il

soggiorno nel territorio nazionale».

[52] (Nota alla XV delle disposizioni transitorie e finali).

Il decreto, emanato come «decreto legge luogotenenziale», del 25 giugno 1944, n. 151 intitolato

«Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del

Governo di emanare norme giuridiche» (G.U. 8 luglio 1944, n. 39, serie speciale), conteneva le seguenti

disposizioni:

D.LGS.LGT. 25 GIUGNO 1944, N. 151

Art. 1 - «Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal

popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea

Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento».

Art. 2 - «E’ abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la

sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell’attuale stato di guerra, contenuta nel comma

terzo dell’articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la

sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni».

Art. 3 - «I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione

nell’interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell’Assemblea

Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale».

Art. 4 - «Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di

legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.

Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal

Luogotenente Generale del Regno con la formula:

«Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

«Sulla proposta di ...

«Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ...».

Art. 5 - «Fino a quando resta in vigore la disposizione dell’art. 2, comma primo, del R. decretolegge

30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell’art. 1 della legge 31 gennaio

1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:

«Sentito il Consiglio dei Ministri;

«Sulla proposta di ...

«Abbiamo decretato e decretiamo...».

43

Art. 6 - «Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in

legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di

legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

Stato».

[53] (Nota alla XVII delle disposizioni transitorie e finali).

Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante «Integrazioni e

modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la

nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di

emanare norme giuridiche» (G. U. 23 marzo 1946, n. 69), conteneva le seguenti disposizioni:

D.LGS.LGT. 16 MARZO 1946, N. 98

Art. 1 - «Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a

decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia)».

Art. 2 - «Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica,

l’Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che

eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione

deliberata dall’Assemblea.

Per l’elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri

dell’Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza

assoluta.

Avvenuta l’elezione del Capo provvisorio dello Stato il Governo in carica gli presenterà le sue

dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l’incarico per la formazione del nuovo Governo.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum

e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal

Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà

l’attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle deliberazioni dell’Assemblea sulla

nuova Costituzione e sul Capo dello Stato».

Art. 3 - «Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della

nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad

eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno

deliberate dall’Assemblea.

Il Governo potrà sottoporre all’esame dell’Assemblea qualunque altro argomento per il quale

ritenga opportuna la deliberazione di essa.

Il Governo è responsabile verso l’Assemblea Costituente.

Il rigetto di una proposta governativa da parte dell’Assemblea non porta come conseguenza le

dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di un’apposita

mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a

maggioranza assoluta dei Membri dell’Assemblea».

Art. 4 - «L’Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio,

il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.

L’Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell’entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque

non oltre l’ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di

quattro mesi.

Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno l’Assemblea Costituente applicherà il

regolamento interno della Camera dei deputati in data 1° luglio 1900 e successive modificazioni fino al

1922».

Art. 5 - «Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo

dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili».

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Art. 6 - «I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell’Assemblea Costituente ai

sensi del primo comma dell’art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica

del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione».

Art. 7 - «Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto Luogotenenziale che indice le

elezioni dell’Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro

onore, a rispettare e far rispettare nell’adempimento dei doveri del loro stato il risultato del

referendum istituzionale e le relative decisioni dell’Assemblea Costituente.

Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di

opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato».

Art. 8 - «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,

saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di

esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del

referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo

Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente e di disporre

che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente

necessarie.

Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni».

Art. 9 - «Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

come legge dello Stato».